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TERRE E ROCCE DA SCAVO

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Inquadramento normativo :
Parte 4°Dlgs 152/2006
D.P.R 120/2017 disciplina la gestione TRS qualificate come sottoprodotti, Riutilizzo TRS nello stesso sito di produzione, TRS siti di bonifica e deposito temporaneo delle terre e rocce d a scavo qualificate come rifiuti.

Definizione «terre e rocce da scavo»:
L’art 2 co1 lett. C DPR 120/17 : il suolo escavato derivante da
attivita' finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione,
trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali
(gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

Regimi applicabili:

-Gestione Rifiuto e sono soggette a tutti gli obblighi previsti per i rifiuti e possono essere gestite presso impianti con la proceduta ORDINARIA O SEMPLIFICATA

-Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti Art.23 DPR120/17
1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;
b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.
-Gestione Riutilizzo in sito o presso sito esterno (sottoprodotto).
 

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